Articolo

Parere Autorità Garante del 23.04.04

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PARERE 23 aprile 2004

Oggetto: chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante

La notificazione al Garante deve essere come noto effettuata solo se il trattamento dei dati personali è indicato specificamente nel Codice entrato in vigore lo scorso 1° gennaio (art. 37 d.lg. n. 196/2003).
La notificazione può essere poi esclusa per effetto di un provvedimento di questa Autorità che è stato già adottato lo scorso 31 marzo (Provv. n. 1/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n. 81 e sul sito web www.garanteprivacy.it).
Si ritiene ora opportuno evidenziare altri trattamenti che non devono essere notificati in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni vigenti.

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