5 Luglio 2023
In data 27 Settembre 2011, il Consiglio Nazionale Forense ha inviato a tutti gli Ordini
le modifiche ed integrazioni da esso apportate al Codice Deontologico Forense, a seguito dell’entrata in vigore della normativa riguardante la mediazione, in particolare ha:
1) Modificato l’Art. 16 del Codice Deontologico [1] (Dovere di evitare incompatibilità)
2) Modificato l’Art. 54 del Codice Deontologico[2] (Rapporti con arbitri e Consulenti Tecnici)
3) Introdotto l’Art. 55 bis del Codice Deontologico[3] (Mediazione)
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[1] Articolo 16 – Dovere di evitare incompatibilità
È dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’Ordine.
1. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense.
2. Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
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[2] Articolo 54 – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici
L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
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[3] Articolo 55 Bis – Mediazione
L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di mediatore l’Avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’Art. 815, primo comma, del codice di procedura civile
III. L’Avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di Mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.
Download Documenti:
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D.Lgs. 28-2010 coordinato alla riforma Cartabia 2022
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Decreto 24 ottobre 2023 n. 150
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D.Lgs_.vo n.28-10 con modifiche 2013
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Testo D.Lgs.vo n.28-2010
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Regolamento attuativo n. 180-2010
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Regolamento attuativo - integrativo n. 145-11
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Bozza di Informativa predisposta dal CNF
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Regolamento attuativo - n. 180-10 Coordinato con Decreto 145-11_0
Modificato: 15 Novembre 2023