3 Luglio 2023

La Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (Legge 31 dicembre 2012 n. 247), pur modificando a regime il sistema di accesso all’Albo speciale dei patrocinatori davanti alle Giurisdizioni superiori, stabilisce che la iscrizione mantenga la sua efficacia per

  • Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (2 febbraio 2013) sono iscritti all’Albo speciale

E avvenga nei termini di cui alla previgente normativa per

  • coloro che alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (2 febbraio 2013) abbiano maturato i requisiti secondo la previgente normativa;
  • coloro che maturano i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (ossia entro il 2 febbraio 2016, termine prorogato al 2 febbraio 2017 dall’art.2, comma 2-ter del D.L. 30/12/2015, n. 210, convertito dalla L. 25/02/2016 n. 21, successivamente prorogato al 2 febbraio 2018 dall’art. 10, comma 2-ter del D.L. 30/12/2016, n. 244, convertito dalla L. 24/02/2017, n. 19), ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2019 dall’art. 1, comma 470, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in GU 29-12-2017) ed ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2020 dall’art. 1, comma 1139, lett. e, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018) ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2021e dall’articolo 8, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2022 dall’articolo 8, comma 5 bis, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (G.U n. 51 del 1 marzo 2021), ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2023 dall’articolo 8, comma 4 ter, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (G.U n. 49 del 28 febbraio 2022),  da ultimo ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2024 dall’articolo 8, comma 4 ter, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U n. 49 del 27 febbraio 2023), secondo cui «Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22, comma 4, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “undici anni”».

Le istanze di iscrizione/cancellazione all’Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle Altre Giurisdizioni Superiori (circ. CNF n.10/c, 14 marzo 08), si possono inviare

Per coloro che richiedono l’iscrizione secondo le normative previgenti è necessaria l’istanza scaricabile qui, in bollo (euro 16,00) comprendente generalità, indirizzo di studio, numeri di telefono e fax, nonché l’indirizzo “e-mail” e PEC, con allegata la seguente documentazione:

  • certificazione in bollo (euro 16.00) rilasciata ” ad uso iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti”, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza e con data di rilascio non superiore a tre mesi dalla data di presentazione dell’istanza;
  • ricevuta versamento dell’importo di euro 516.46 da effettuare tramite c/c postale n. 49539000 intestato a Consiglio Nazionale Forense, o tramite bonifico su IBAN IT.89.N.07601.03200.000049539000, quale tassa di iscrizione “una-tantum”;
  • ricevuta versamento dell’importo di euro 168.00 da effettuare sul prestampato c/c postale n. 8003, intestato all’Agenzia delle Entrate causale: “tasse e concessioni governative”;
  • fotocopia tesserino del codice fiscale.

Per qualsiasi approfondimento e differenti casistiche visita il sito del Consiglio Nazionale Forense

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Modificato: 8 Agosto 2023